AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. Valutazione ed interpretazione dell'applicazione dell'art. 5 D.Lgs 38/20211

All'esito della pubblicazione sulla GU del correttivo bis sulla Riforma dello Sport, che ha apportato delle ulteriori modifiche rispetto alla normativa iniziale, il decreto disciplina anche una esplicita riduzione dei termini e delle procedure previste per le diverse fasi di affidamento, essenzialmente attraverso la semplificazione delle modalità di svolgimento delle conferenze dei servizi, con la relativa finalità di consentire la ristrutturazione, riqualificazione, la costruzione e l’ammodernamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici, in tempi relativamente brevi anche attraverso l'utilizzo del credito sportivo.

In tal senso, riguardo il D.Lgs 38/2021 la situazione non è ben chiara ma alcune linee guida possono essere fornite e cosi sintetizzate, richiamando gli elementi principali imposti dal legislatore.

La normativa di riferimento può essere sintetizzata attraverso le notorie modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi:
1) le procedure ordinarie previste dal Codice degli appalti
2) l’affidamento diretto.
 
SULL'AFFIDAMENTO DIRETTO.
 
SOGGETTI: L’affidamento diretto si può applicare ai seguenti soggetti: associazioni e società sportive non aventi scopo di lucro (art. 5)
 
La norma dunque prevede che solo le a.s.d. o s.s.d. senza scopo di lucro possono accedere all'affidamento diretto.
Quindi, una società con scopo di lucro non "potrebbe" essere beneficiaria di questa disposizione di affidamento di un impianto sportivo pubblico che, quindi, letta così potrebbe rappresentare una limitazione o una "discriminazione" in quanto non consente a soggetti con scopo di lucro di intervenire con i propri capitali per la riqualificazione dell'impianto richiesto, con tutte le connesse conseguenze ovvero limitare il nucleo di soggetti disposti ad investire nella gestione di un impianto sportivo soprattutto di soggetti con patrimonio adeguato per tale scopo
 
OGGETTO: attività di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento dell'impianto pubblico di carattere sportivo di proprietà dell'ente comunale.
 
Si evidenzia che dalla lettura dell’art. 5 gli impianti oggetto di affidamento diretto sono quelli che hanno "l'onere di produrre un margine positivo" dei profitti derivanti dalla gestione (impianti definiti “con” rilevanza economica) dato che l’affidamento è condizionato alla presentazione all’ente locale di “un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento”, quindi necessariamente deve essere compreso un determinato investimento economico che comporta successivamente degli utili dalla gestione (risultati positivi).

ELEMENTO CARDINE:
- l’ente locale DEVE riconoscere l’interesse pubblico del progetto presentato ovvero la successiva gestione deve essere finalizzata all'aggregazione ed inclusione sociale
- mantenere l'impianto, una volta ristrutturato, in "ottimo" stato.
 
DURATA DELL'AFFIDAMENTO:
dovrà essere proporzionale al valore dell’investimento e non potrà avere una durata inferiore a 5 anni.
 
PROCEDURA:
1. presentazione di un progetto preliminare e di un piano di fattibilità attraverso una valutazione in termini qualitativi, ambientali, tecnici ed eccomici;

2. il documento di fattibilità dovrà prevedere la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto (esclusi immobili di edilizia residenziale);

3. il documento di fattibilità dovrà essere corredato da un piano economico-finanziario che individui tra diverse soluzioni, quella con il miglior rapporto costi-benefici per la collettività.

 
SPESE EXTRA:
Il soggetto affidatario dovrà obbligatoriamente provvedere a tutte le spese extra riguardanti la realizzazione dei lavori di ammodernamento e di ristrutturazione dell'impianto.
N.B.: il relativo costo di ammodernamento e ristrutturazione potrebbe sostituire il canone di concessione o di locazione dell’impianto che la società o l’associazione dovrebbero versare all’ente proprietario.
 
DIRITTO REALI:
Qualora il valore dell’intervento del soggetto affidatario è tale da sostenerlo vi è la possibilità per l'ente proprietario di concordare la cessione a titolo gratuito:
- del diritto di superficie
- di usufrutto
sull’impianto o su aree ad esso contigue per una durata massima di 99 anni e della proprietà.
 
Il soggetto affidatario, secondo la relativa procedura prevista dal Codice per gli appalti pubblici, ha la possibilità di essere sostituito da un aggiudicatario diverso in esito alla gara salvo due condizioni:
- nel caso di lavori di importo inferiore ad un milione di euro
- per i lavori di importo superiore, qualora le sovvenzioni pubbliche non superino il 50%.
 
EVENTUALE GRATUITA':
L'ente pubblico, a seguito di concessione peer affidamento diretto, può anche non richiedere un canone dando prevalenza all’obiettivo di una manutenzione dell’impianto richiamando proprio la finalità di pubblica utilità.
La "gratuità" però determina una serie di problematiche per l'ente pubblico:
1. di solito si concede gratuitamente un impianto che non produce profitti (e non è questo il caso);
2. rischio che non vi sia "imparzialità" della pubblica amministrazione qualora non vi siano regole determinate preliminarmente.
  
Qualora, per causa non imputabile all’associazione o alla società, i lavori non possano essere avviati entro 120 giorni dalla stipula del contratto o del diverso termine fissato dal contratto stesso, potrà essere richiesto il rimborso delle spese documentate procedendo alla restituzione dell’area e del corrispettivo versato.
 
RIASSUNTO DELLA NORMATIVA:
L’art. 5 del d.lgs. 38/2021, cosi come strutturato, difficilmente può essere applicato senza alcune criticità soprattutto in capo all'ente pubblico che vuole esercitarlo. Ed infatti:

- esclude essenzialmente i soggetti con patrimonio attivo quindi con finalità di lucro e che possono investire il loro patrimonio in supporto all'ente pubblico stesso;
- non sono chiari i documenti che devono essere depositati all’ente pubblico sia dal punto di vista tecnico-progettuale che dal punto di vista economico-finanziario;
- non si stabiliscono con certezza le regole di determinazione della durata dell’affidamento, limitandosi la norma a fissare un criterio di proporzionalità al valore dell’investimento;
- la gratuità, qualora riconosciuta al soggetto che investe sul territorio, potrebbe determinare una serie di ricorsi che bloccherebbero sul nascere proprio la procedura di affidamento diretto con tutte le connesse conseguenze.

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