DEFIBRILLATORE ED OBBLIGO DI PRESENZA DELL'ADDETTO ALL'UTILIZZO - RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE E DELLA SOCIETA'

Lo studio legale ha assistito, in un caso molto particolare anzi diciamo forse uno dei primi in Italia, il presidente di una società dilettantistica e la società stessa in quanto deferiti dalla Procura Federale "... per violazione degli artt. 4, comma 1 C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto, in materia di utilizzo di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE), dall’art. 7, commi 11 ed 11 bis, del Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 (Decreto Balduzzi), dall’Allegato E del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013, nonché dall’art. 4 della Legge n. 116 del 4 agosto 2021 nonché la società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 C.G.S...".
Il procedimento sportivo era iniziato all'esito della morte in campo di un giovane atleta e per il quale, sul posto, erano intervenuti i Carabinieri che avevano iniziato le indagini sul corretto utilizzo degli strumenti (defibrillatore) richiesti dalla normativa statale nonchè per la concessione dell'idoneità sportiva al tesserato da parte del Medico dello Sport. Il processo penale, inizialmente, aveva visto la richiesta di archiviazione avanzata dal PM all'esito della perizia depositata dal consulente nominato, poi opposta dalle parti civili.
In relazione, invece al procedimento sportivo la Procura Federale, acquisendo gli atti del fascicolo del processo penale, contestava al presidente ed alla società le violazioni di cui sopra e veniva fissata udienza dinanzi al Tribunale Federale Sez. Disciplinare.
E' stato dimostrato dalla difesa come presso l'impianto, durante l'allenamento nel quale era accaduto l'evento, il defibrillatore era presente, seppur il Tribunale ha ritenuto "...l’assenza del defibrillatore ovvero di un defibrillatore funzionante non risulta acclarata e anzi gli elementi portati all’attenzione del Tribunale risultano propendere per una sua effettiva presenza...".
Sicuramente la mancata presenza dell'addetto all'utilizzo del defibrillatore è una mancanza troppo evidente e di diretta responsabilità della società la quale deve sempre garantire tale presenza sia durante le gare ufficiali che negli allenamenti settimanali.
Bisogna precisare un paio di circostanze sulle quali il Tribunale non ha motivato e portate all'attenzione del giudicante.
La normativa impone i seguenti oneri:
• SSD (legge 289/2002) e società professionistiche (legge 91/1981) Devono dotarsi di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del presente decreto;
• L’onere della dotazione e della sua manutenzione spetta alle società e tale onere (dotazione e manutenzione del defibrillatore semiautomatico) spetta al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione stessa;
• Le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto devono tuttavia assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo;
• Negli impianti sportivi deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un DAE, posizionato ad una distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in un tempo utile per garantire l'efficacia dell'intervento, con il relativo personale addestrato all'utilizzo (tutti i DAE devono essere marcati CE come dispositivi medici ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale - Dir. 93/42/CEE, D.lgs n. 46/97) e devono essere resi disponibili all'utilizzatore completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, come previsto dal fabbricante;
• Le società sportive e, ove previsto, i gestori degli impianti sono tenuti ad informare tutti i soggetti, che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti (atleti, spettatori, personale tecnico etc.), della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli e cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità ritengano utile;
• I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali nonché mantenuti in condizioni di operatività dove la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento e le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.
Tutte queste obbligazioni sono numericamente indicate nelle norme statali tra cui anche l’Allegato E che, diversamente, indica e specifica le linee guida in materia di utilizzo del dispositivo (LINEE GUIDA SULLA DOTAZIONE E L'UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E DI EVENTUALI ALTRI DISPOSITIVI SALVAVITA) andando a riportare le diverse fasi e modalità ma soprattutto indicando anche le relative responsabilità: “La società è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo”. Dunque, vi è l’attribuzione della responsabilità in capo al club ma non certo al suo legale rappresentante essendo (ASD) quindi senza personalità giuridica se non quella penale che, peraltro, deve essere valutata all'interno di un processo penale specifico.
Emerge dalla lettura di tutti i Decreti e delle norme statali richiamate sopra come, all’attribuzione della responsabilità per le evidenti deduzioni ed obbligazioni di carattere amministrativo, NON FACCIA SEGUITO ALCUNA SANZIONE IN SEDE AMMINISTRATIVA E STATALE. Unico caso è quando si verifica un evento morte e/o lesione grave per erroneo utilizzo e/o assenza del dispositivo dalle quali si determinano delle sanzioni, eventualmente a seguito di contestuale processo penale, che si estrinsecano in caso di dolo e/o colpa grave. 
Vi è dunque un evidente vuoto normativo che andrebbe sanato dal legislatore statale e sportivo nello specifico.
L’assenza di un illecito specifico sia in ambito sportivo / federale che nel contesto statale con anche l’assenza di sanzioni dirette anche per responsabilità del legale rappresentante, non consentono ne di aprire un procedimento disciplinare nei confronti dello stesso ne di sanzionarlo per le ipotesi avanzate dalla Procura federale con l’atto di deferimento di cui sopra. 
Da un punto di vista amministrativo, le sanzioni richiamate dalla Legge Balduzzi sono specifiche ed esclusivamente a carattere economico e variano da regione a regione (questo determina una chiara incertezza), quindi è molto difficile fare un quadro generale. Nella maggior parte delle Regioni, l’inosservanza dell’obbligo di dotazione del defibrillatore comporta la chiusura dell’attività fino alla regolarizzazione e l’assenza di personale abilitato durante l’orario di apertura e l’inosservanza degli obblighi di formazione comporta a carico dei soggetti gestori una multa che va da un minimo di 2.500 euro a un massimo di 5.000 euro.
Diversamente, la mancata manutenzione periodica dei defibrillatori comporta una sanzione tra i 1.000 e i 2.000 euro.
A questo si aggiunga, come detto, che l’assenza in capo all’Ordinamento sportivo di uno specifico illecito determina anche l'assenza della relativa sanzione per la fattispecie in esame. In nessuna norma del Codice di riferimento nonché delle norme federali viene riportato l’onere in capo alla società ed al presidente stesso di procedere con gli accertamenti e con le condotte indicate nel capo di incolpazione. Questo viene rimesso nel potere delle singole Federazioni che in maniera autonoma possono determinare specifiche obbligazioni. In alcuni casi, ad esempio, le gare ufficiali non possono iniziare senza la presenza dell'operatore DAE (cosi come del servizio sanitario). Ma non è una condizioni unitaria per tutti gli enti federali.
Quindi, dal punto di vista sanzionatorio, l'assenza di un illecito specifico a parere della difesa doveva determinare l'assenza di alcuna sanzione in capo ai soggetti deferiti. All'inverso la Procura Federale ha richiesto la sanzione per il presidente dell'inibizione di 2 anni e per la società l'ammenda di euro 5.000.
All'esito del giudizio, il Tribunale ha inibito il Presidente per mesi 6 ed applicando la sanzione dell'ammenda di euro 1.000 per il solo illecito dell'assenza di soggetto addetto all'utilizzo del defibrillatore durante l'allenamento.

Ricordiamo a tutte le società che, indipendentemente dall'obbligo specifico, è fondamentale e, diciamo noi, OBBLIGATORIO che tutti gli impianti siano dotati di uno o più defibrillatori come indicati dalla normativa e di soggetti, tesserati per la società stessa, che abbiano fatto il corso e siano abilitati ad intervenire. Tale adempimento consente, qualora ce ne fosse bisogno, di salvare la vita dell'atleta. Accanto a questo è importantissimo anche l'effettuazione regolare delle visite mediche dei tesserati presso strutture specialistiche. 
LA SALUTE DEGLI ATLETI VIENE PRIMA DI TUTTO!!!

Lo studio rimane a disposizione per pareri e/o chiarimenti circa la materia indicata nonchè per la condivisione di materiali.