DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE. LA "KAFALAH" NEGOZIALE RISPETTO ALL'ORDINE PUBBLICO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. RICORSO VINTO E CONCESSIONE DEL VISTO DI INGRESSO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.

Lo studio legale, nella persona dell'Avv. Claudia Salvador, ha seguito un procedimento di ricongiungimento familiare facendo riconoscere, dal Giudice competente, un principio giurisprudenziale cardine della materia del diritto di famiglia unito al diritto dell'immigrazione.

Il cliente, tramite lo studio, presentava ricorso presso il Tribunale di Prima Istanza nel paese di origine con richiesta di affidamento "kafalah" del minore con conseguente emissione della sentenza di "kafalah" negoziale/convenzionale. Quindi si presentava istanza di ricongiungimento familiare in Italia ma il Commissariato del Governo di Trento emetteva  un provvedimento di diniego della richiesta che, quindi, veniva rigettata sulla base della motivazione per la quale si trattava di "affidamento di minore non dichiarato in stato di abbandono e pertanto, di "Kafala" cosiddetta “negoziale” o notarile, basandosi su un accordo privato stipulato davanti ad “un’autorità con poteri notarili”, con conseguente difetto dei requisiti previsti dall’art. 2 co. 1 lett. b n. 4 d.lgs. 30/07".

Veniva presentato ricorso avverso il provvedimento di diniego dinanzi al Tribunale competente, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, il quale essenzialmente richiamava i principi della Convenzione di New York nonchè sentenze giurisprudenziali che riconoscevano la compatibilità della "Kafalah" negoziale al rispetto dell'ordine pubblico internazionale (essendo  prevista dalla Convezione di New York e dalla Convenzione dell’Aia del 1996), quanto all’ordine pubblico interno, non ravvisandosi profili di contrasto o di elusione rispetto alla disciplina nazionale sull’adozione, sull’affidamento e in materia di immigrazione.

Il Tribunale ha accolto le domande presentate con il ricorso ritenendo come in giurisprudenza, si è osservato che “la "kafalah convenzionale, prevista in alcuni ordinamenti giuridici che si ispirano all'insegnamento del Corano, è un istituto di protezione familiare che prescinde dallo stato di abbandono del minore e, in quanto finalizzato a realizzare l'interesse superiore del minore, non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano per preminente interesse del minore".

La decisione favorevole ottenuta con costanza dal nostro studio, divenuta irrevocabile, ha consentito al ricorrente, residente stabilmente in Italia, di ottenere il ricongiungimento familiare con il nipote che, quindi, è potuto venire in Italia attraverso "diritto al rilascio del visto per ricongiungimento familiare".


Lo studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento sull'argomento nonchè per pareri e giudizi su casi similari o inerenti la materia del diritto di famiglia e del diritto dell'immigrazione.