ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' OGGETTIVA DELLA SOCIETA' DI CALCIO A SEGUITO DI CONTESTAZIONE DI ILLECITO SPORTIVO

PROSCIOGLIMENTO per la società di calcio, assistita dallo studio legale dell'Avv. Matteo Sperduti, nel processo disciplinare innanzi al Tribunale Federale a seguito di contestazione di commissione di illecito sportivo da parte di un proprio tesserato.
Infatti, veniva contestata alla società, con deferimento avanzato dalla Procura Federale della FIGC, la RESPONSABILITA' OGGETTIVA ai sensi dei seguenti articoli 6, comma 2, e 30, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal tesserato ovvero "violazione degli artt. 4, comma 1, e 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso posto in essere atti diretti all’alterazione del regolare svolgimento e del risultato della gara...".
Lo studio legale avanzava una difesa tecnica dalla quale emergeva l'assoluta estraneità ai fatti da parte della società e, soprattutto, rilevando anche il presupposto per cui le società dilettantistiche non hanno alcun potere e/o strumento per procedere al controllo dei loro tesserati.

Il Tribunale, accogliendo proprio la tesi difensiva, riteneva che: "...non sussistono i presupposti per imputare alla squadra, a titolo di responsabilità oggettiva, i fatti commessi dal calciatore posto che, come anche sostenuto dalla difesa della deferita, la condotta del tesserato è stata assunta nell’ambito della sua vita privata, all’infuori dalla sfera di controllo della sua squadra di appartenenza, tantomeno risulta qualsivoglia connessione tra la sfera di interesse del club di appartenenza con quella della squadre menzionate dal segnalante...Quindi il coinvolgimento della nella vicenda che ci occupa, pertanto, deve essere escluso...".

Lo studio legale rimane a diposizione per ogni chiarimento e/o parere su casi similari e su tutte le questioni attinenti il diritto sportivo.