ESECUZIONE DELLE SANZIONI IN DUE STAGIONI SPORTIVE DIFFERENTI. VITTORIA A TAVOLINO PER LA SOCIETA' RECLAMANTE.

Attraverso lo studio legale dell'Avv. Matteo Sperduti, una società di promozione ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo nella quale veniva omologato il risultato del campo in riferimento ad una gara del relativo campionato, seppur la società avversaria avesse schierato un calciatore in posizione irregolare. Questa irregolarità nasceva dal fatto che il medesimo atleta era stato squalificato nell'ultima partita della scorsa stagione di Coppa Provinciale e, nell'attuale stagione, non aveva ancora scontato tale squalifica.

La tesi difensiva, portata avanti dallo studio legale, si è fondata essenzialmente sull'assunto per il quale, contrariamente a quanto affermato dal Giudice Sportivo in motivazione, il tesserato della società avversaria risultava essere in posizione irregolare non essendo più in età per la categoria juniores e lo stesso non avrebbe mai potuto scontare la sanzione comminata in gare della stessa competizione bensì avrebbe dovuto scontare la squalifica nelle gare di campionato della prima squadra della stessa società con cui oggi è tesserato. Oltretutto, diversamente da quanto asserito dal Giudice di primo grado, non si poteva dare lo stesso valore alla Coppa Provincia ed alla Coppa Regione le quali sono, evidentemente, due manifestazioni differenti, anche in merito agli stessi organismi competenti alla loro diretta organizzazione.

La Corte Sportiva di Appello accogliendo il ricorso cosi disponeva "In forza del principio di omogeneità dell’esecuzione delle sanzioni è vero che la squalifiche comminate nella coppa Italia e nelle coppe Regioni vanno scontate in gare della stessa coppa ove sono state comminate, ma è altrettanto vero che la disposizione citata utilizza la locuzione “si scontano nelle rispettive competizioni” escludendo quindi che si possa scontare la squalifica comminata in una coppa provincia juniores in competizione del tutto diversa quale la coppa Italia dilettanti riservata alle società di promozione". Per tale ragione la società reclamante si è vista riconoscere la vittoria a tavolino guadagnando, quindi, preziosi punti in classifica.

Lo studio legale è disponibile per chiarimenti e/o pareri su casi similari e su procedimenti riguardanti il diritto sportivo.