NON LUOGO A PROVVEDERE PER CONTESTAZIONE DEL VECCHIO ART. 7 D.L. n. 4 del 2019 - Abrogazione del reddito di cittadinanza.

Lo studio legale, attraverso l'avvocato che si occupa del diritto penale, ha assistito in sede di indagine preliminare ed udienza preliminare un imputato al quale è stata contestata la violazione del vecchio art. 7 c. 1 del D.L. n. 4 del 2019 ovvero "...al fine di ottenere il beneficio economico derivante dal Reddito di Cittadinanza dichiarava falsamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 D.L: 4/2019...". Veniva quindi fissata udienza preliminare per la valutazione dell'incolpazione.
In tal senso, la procedura nel tempo è cambiata visto che il Governo attraverso la legge di Bilancio del 2023 ha disposto l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del citato decreto-legge e, quindi, non essendo l'art. 7 elencato fra le disposizioni espressamente escluse dall'efficacia della abrogazione, contenente le disposizioni di carattere penale intese a sanzionare chi abbia indebitamente conseguito il beneficio economico previsto dalla medesima legge.
Tuttavia, per espressa previsione di legge acquisita anche dalla giurisprudenza in materia (vedasi Cass. pen., sez. III, 18 aprile 2023, n. 37836; conf. Cass. pen., sez. III, n. 49047 del 2023) è stata riconosciuta che l'efficacia di tale effetto abrogativo è stata fissata e prorogata dal legislatore alla
data del 1 gennaio 2024.
Attraverso la sentenza n. 5999 della Terza Sez. penale della Cassazione, pertanto, è stato fatto valere in giudizio il principio di diritto per cui, con la prevista abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza a far data dal 1 gennaio 2024, la sopravvenuta disposizione fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina di cui sopra (ricordiamo 1 gennaio 2024). Quindi, tenuto conto che alla data di celebrazione del processo il fatto contestato non è più considerato come reato, l'imputato è andato prosciolto con sentenza di non luogo a provvedere.

Vedasi sentenza 5999 del 9 gennaio 2024-12 febbraio 2024 terza sezione penale della Corte di cassazione.

Lo studio rimane disponibile a chiarire eventuali dubbi o dare pareri in merito alla materia trattata nonchè a condividere anche materiale e documentazione inerente.

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