Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Correttivo Bis della Riforma dello Sport

E' stato pubblicato oggi in GU il correttivo bis della Riforma dello Sport, dopo ben due mesi dall'approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento va a modificare in parte il D.Lgs. 36/2021 e riporta alcune disposizioni che possiamo cosi sintetizzare:

- Viene definito lavoratore sportivo "... ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali...".

- In ambito dilettantistico "...il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive...".

- Fissato a 14 anni età il limite minimo per l’apprendistato sia per il contesto dilettantistico che professionistico.

- I compensi dei lavoratori sportivi sono considerati redditi da lavoro e sono previste tre fasce: 1) fino a 5 mila euro: esenzione fiscale e contributiva; 2) tra 5 e 15 mila euro: soggetti a contribuzione ma fiscalmente esenti; 3) oltre i 15 mila euro: soggetti a contribuzione e tassazione secondo le regole ordinarie.

- Aspetto Assicurativo: i lavoratori sportivi co.co.co. non sono soggetti a Inail, ma sono assicurati secondo le modalità già previste dalla legge 27 dicembre 2022, n. 289.

Infine chi si occupa di attività amministrativo-gestionale non è lavoratore sportivo. 

Vedremo se ed in che modo andrà ad incidere ulteriormente sull'applicazione della Riforma.