RIFORMA DELLA DECISIONE DA CONDOTTA GRAVEMENTE VIOLENTA A CONDOTTA ANTISPORTIVA. RIDUZIONE DELLA SQUALIFICA DAL 9/2027 AL 9/2024

A seguito di squalifica riportata da un calciatore emessa dal Giudice Sportivo fino a settembre 2027, il nostro studio legale presentava ricorso alla Corte Sportiva di Appello competente.

La sanzione era stata applicata in quanto il tesserato aveva avuto un contatto fisico violento ed impetuoso nei confronti dell'arbitro che aveva fatto ruotare il volto di quest'ultimo "con media intensità cagionandone una lieve rotazione.
In sede di giudizio si procedeva, con la difesa del calciatore, a far emergere chiaramente alcuni elementi di non poco conto che permettevano una ricostruzione fattuale diversa ma anche un inquadramento differente della fattispecie in esame. Ed infatti "...ricostruita la dinamica fattuale dell’episodio, la Corte ritiene che la condotta perpetrata dal tesserato della società reclamante debba essere configurata come gravemente antisportiva, ai limiti della condotta “violenta”, nell’atteggiamento assunto".

Venivano accolte in sede di appello tutte le disamine avanzate dalla presente difesa in favore del calciatore e veniva emesso, anzi ribadito, un principio giurisprudenziale che spesso, anzi sempre, non viene riconosciuto in situazioni similari.

"...Se la condotta violenta deve essere caratterizzata dall’elemento soggettivo consistente nell’intento di arrecare una lesione o comunque di porre in pericolo l’integrità fisica del destinatario dell’azione violenta, nella fattispecie non si rinviene nel gesto compiuto dal calciatore la volontà di danneggiare il Direttore di gara: l’azione del calciatore, per quanto deplorevole e sebbene causa di un minimo dolore, non appare a questo Collegio idonea a compromettere l’integrità fisica dell’Arbitro. Lungi dal voler ritenere giustificabile e, tanto meno, non punibile, la condotta del calciatore, questo Collegio ritiene di qualificare la condotta come “a metà” tra la gravemente irriguardosa e la violenta e per tale ragione appare non correttamente applicata la squalifica a tempo per 4 anni...".

La Corte, accogliendo tutte le deduzioni difensive, riduceva abbondantemente la sanzione inflitta al calciatore (dal 2027 al 2024) per la condotta avuta in campo verso il direttore di gara.

Il nostro studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento su quanto sopra e per l'assistenza a coloro che sono incappati in situazioni di squalifica o similari.