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QUALCUNO DI CUI FIDARSI. SEMPRE.

La competenza del Giudice Sportivo territoriale. Una decisione particolare.

2026-02-06 10:57

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DIRITTO SPORTIVO,

La competenza del Giudice Sportivo territoriale. Una decisione particolare.

Analisi ed interpretazione della competenza del Giudice Sportivo nei giudizi inerenti la regolarità delle gare. Artt. 65 e seguenti CGS.

Si rivolgeva al nostro studio una società sportiva dilettantistica (militante nel campionato di 1 categoria) la quale aveva subito l'applicazione, da parte del Giudice Sportivo, della sanzione della sconfitta a tavolino di ben 8 partite, questo a seguito dell'aver schierato in campo, nelle medesime gare, un calciatore che risultava in posizione irregolare non avendo mai scontato la squalifica inflitta allo stesso nella stagione 2023/2024.

 

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Infatti, il Giudice Sportivo, avendo ricevuto un esposto da una delle società avversarie (da notare che non era stato depositato un ricorso nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva), dopo una lunga attività inquirente rimessa alla Procura Federale, ed accertando l'irregolarità, illegittimamente motivava la sanzione come di seguito "la Società di appartenenza del calciatore sia chiamata a rispondere in via oggettiva della posizione dei propri tesserati, nonché del loro schieramento in campo, peraltro dovendosi accertare della regolarità della medesima e avendo a tal fine libero accesso a tutti gli atti e comunicati della Delegazione di appartenenza nonché della relativa Federazione, l'indebita partecipazione del calciatore squalificato alle gare sopra meglio riportate comporta, a carico della Società medesima, le conseguenze previste dall'Art. 10 C.G.S.”.

 

RICORSO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Si provvedeva, dunque, a presentare ricorso nei termini alla Corte Sportiva di Appello del Comitato di appartenenza evidenziando l'incongruenza della decisione impugnata nonchè l'assenza di potere in capo al Giudice Sportivo rispetto “all'esposto” presentato in violazione della procedura imposta dall'art. 67 e seguenti del Codice di riferimento. Si riteneva infatti che vi fosse stato abuso di potere da parte del Giudice, derivato appunto dalla circostanza per cui fin da principio (ovvero dal ricevimento dell'esposto) il giudicante avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza potendo decidere lo stesso solo ed esclusivamente rispetto a ricorsi inerenti la regolarità delle gare e da parte delle società direttamente interessate.

L'attenta Corte Sportiva, accogliendo il ricorso, riconosceva di fatto l'evidente errore in cui era incappato il giudicante ed indicava, in maniera chiara, quelli che sono i poteri e le competente attribuite allo stesso ai sensi dell'art. 65 CGS

"…il Giudice sportivo giudica, senza udienza e con immediatezza, in ordine:
a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale; 

b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco; 

c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari; d) alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell'art. 10, comma 7.
Tali competenze vengono quindi attuate all’interno di specifici procedimenti tassativamente elencati nell’art. 66 del C.G.S. ed instaurati d’ufficio oppure su ricorso del soggetto interessato.
Per quanto concerne i procedimenti instaurati d’ufficio (ex art. 66 lett.a del C.G.S.), questi si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali. Relativamente ai procedimenti instaurati su impulso di parte (art. 66 lett.b del C.G.S), invece, valgono le disposizioni di cui al successivo art. 67 del C.G.S., con particolare riferimento agli stringenti e perentori termini per l’azione".

 

Ed ancora veniva specificato 

"le peculiarità della fattispecie sottoposta al vaglio di Questo Collegio risiedono, da una parte, nel fatto che l’atto di impulso non sia riconducibile ad un ricorso ma ad una mera segnalazione (melius “esposto”) e, dall’altra, che il G.S. abbia compiuto d’ufficio (demandando verifiche alla procura Federale) una vera e propria attività istruttoria all’esito della quale ha stabilito di comminare sanzioni di diversa natura (perdita di varie gare ufficiali, sanzione economica, una squalifica ad un calciatore ed una inibizione ad un dirigente), riformando, di fatto, statuizioni pregresse attribuite alla propria rituale competenza.
Va infatti considerato che la misura della cognizione del G.S. è data dal fine della competenza a lui assegnata, che è quella di accertare e decretare la regolarità delle gare e dei relativi risultati (in tal senso, Collegio di garanzia CONI, decisione n.84/2019).
Pertanto riveste fondamentale importanza il fatto che il G.S. abbia stabilito -con la decisione ora impugnata- l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con riferimento a diverse partite di campionato per le quali, in precedenza, lo stesso Ufficio giudicante aveva provveduto ad omologare i risultati conseguiti sul campo: ne consegue quindi una sorta di “secondo giudizio di revisione”, nato con modalità irrituali, posto in essere dallo stesso Giudice di primo grado sulle medesime gare già previamente “esaminate”.
In sintesi, anche trascurando la “natura” del provvedimento impugnato, non può in alcun modo risultare legittimo (salvi solo eccezionali casi di mera correzione di errore materiale) un secondo giudicato, deliberato dallo stesso Giudice, su fatti e circostanze oggetto di un precedente provvedimento, tra l’altro definitivo ed inoppugnato".

 

Dunque, all'esito di tale analisi la Corte Sportiva, in accoglimento del ricorso, provvedeva ad annullare tutte le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo che risultavano assorbite dal generale difetto di competenza.

 

https://www.crlombardia.it/documenti/32289/comunicato-ufficiale-n-67

 

 

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