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QUALCUNO DI CUI FIDARSI. SEMPRE.

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2026-10-12 10:43

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Annullamento del lodo irrituale di sospensione dalla qualifica di un socio di associazione sportiva. Quando interviene la Giustizia Ordinaria.

Annullato lodo irrituale di sospensione dalla qualifica di un socio di associazione sportiva. Quando interviene la Giustizia Ordinaria.

Annullato provvedimento di sospensione per 5 anni di un associato AIAC - Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

 

Una sentenza, quella emessa dal Tribunale di Firenze in data 29.9.2026, per un assistito del nostro studio veramente molto interessante perchè tratta ben tre tematiche inerenti il rapporto associativo all'interno di una associazione, componente tecnica riconosciuta dalla FIGC, ed il potere deliberativo del Collegio di Garanzia quale organi di giustizia interno.

La decisione, con cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione del Collegio di Garanzia AIAC ed annullato il lodo irrituale, ha presentato una motivazione lineare e giuridicamente logica rispetto ai seguenti argomenti:

a) regolarità dell'impugnazione di un lodo di un arbitrato irrituale emesso dalla Collegio di Garanzia della medesima associazione;

b) difetto di legittimazione del Collegio giudicante per assenza del requisito associativo permanente di 2 membri su 3;

c) rimborsi spesa ed assenza di gratuità delle cariche associative.

Unitamente al collega Avv. Cesare Di Cintio, sono stati affrontati questi tre argomenti per supportare la tesi difensiva, poi accolta, rispetto all'assenza di legittimazione a giudicare di un organismo di giustizia interna dell'associazione in quanto i membri dello stesso (almeno 2 su 3) non avevano i requisiti per essere eletti e successivamente far parte del Collegio che poi ha giudicato ed emesso un lodo illegittimo.

Cosi come il Giudice ha anche riconosciuto la tesi per cui non vi può essere estensione della decandenza prevista dall'art. 829 c.p.c. nell'arbitrato irrituale che segue delle disposizioni normative diverse rispetto a quello rituale.

In ultimo, circostanza che fa ancora più piacere per il nostro assistito incolpato ingiustamente di aver dissimulato indebiti compensi attraverso i rimborsi spesa, nella motivazione viene specificato come non vie erano elementi di prova al fine di supportare una tale accusa che, in questo modo, ha solo leso l'immagine e la professionalità del socio recando un ingente danno allo stesso.

Contenti, dunque, per il socio che ora potrà rientrare nell'associazione e continuare a svolvere le sue mansioni.

Inoltre,  la sentenza è molto importante in merito ai rapporti tra Giustizia Sportiva interna e quella ordinaria, anche in ragione dei futuri sviluppi di questo argomento.

 

https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/10/09/due-giudici-non-erano-tesserati-annullata-decisione-collegio-di-garanzia-aiac_d5b34726-c279-4e2c-8fa3-b119e30208de.html

    

 

 

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